Art. 3.
(Destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità).

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «4-ter. Le entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità

 

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accertate tramite le fonti di prova di cui all'articolo 142, comma 6, sono destinate a investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale. A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo cui affluisce il 70 per cento delle suddette risorse. La restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per la copertura di spese correnti. Le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».